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Grillo va immediatamente processato per istigazione di militari alla disobbedienza

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È un fascista, qui lo si è sempre detto. E lo dimostra anche oggi con queste richieste da golpista:

«Mi rivolgo a voi che avete la responsabilità della sicurezza del Paese. Questo è un appello per l’Italia. Il momento storico che stiamo vivendo è molto pericoloso. Le istituzioni sono delegittimate (…). I partiti sono anch’essi delegittimati (…). La gestione della cosa pubblica, dei servizi sociali, dalla sanità alla scuola alla sicurezza è allo sbando (…). La protesta di ieri può essere l’inizio di un incendio o l’annuncio di future rivolte forse incontrollabili (…).

Vi chiedo di non proteggere più questa classe politica che ha portato l’Italia allo sfacelo, di non scortarli con le loro macchine blu o al supermercato, di non schierarsi davanti ai palazzi del potere infangati dalla corruzione e dal malaffare. Le forze dell’Ordine non meritano un ruolo così degradante. Gli italiani sono dalla vostra parte, unitevi a loro. Nelle prossime manifestazioni ordinate ai vostri ragazzi di togliersi il casco e di fraternizzare con i cittadini».

Articolo 266 del codice penale:

«Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata».

Vediamo quanto tempo deve trascorrere prima che un Pm lo iscriva nel registro degli indagati ed un giudice lo condanni.

[H.T. Gionata Pacor]




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